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Una prima lettura critica forse sarebbe stato opportuno tentarla già da tempo, ma l’imbarazzo era solo poco più forte di quell’incredulità che non concede solo di rinunciare alla parola e confidare nello scorrere del tempo che sempre trattiene ciò che realmente vale, vivificandolo. L’occasione e lo stimolo sono però tornati oggi dopo la lettura degli interventi offerti in queste colonne di “Benecomune.net” da Farina, Giuliani e Modenesi tutti volti a decifrare la reale portata della c.d. “psicosi della scienza”. Così, tra il DNA e le sue non sempre univoche “letture” scientifico-matematiche, memori dell’insegnamento di Kurt Gödel recuperiamo i pensieri balbettati dopo la lettura di una “curiosa”, e per molti “innovativa”, sentenza pronunciata in nome del popolo italiano. Nel mezzo del Friuli, tre anni fa, si consumò un omicidio.

Un algerino uccise un colombiano a coltellate. Il primo, Abdelmalek, viveva quell’esistenza non facile di chi è “costretto” per vivere ad emigrare e a integrare la propria cultura (anche religiosa) nel mondo c.d. “occidentale”. È un uomo abituato a truccarsi gli occhi. Venne anche per questo deriso da un gruppo di giovani tra cui, appunto, il colombiano Novoa, finché quest’ultimo non giunse a rivolgergli l’appellativo di «frocio». Abdelmalek si infuriò e lo uccise.

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Quel che qui interessa però è la parola detta dalla giustizia su questo reato tanto efferato. Infatti, la Corte d’Assise d’Appello di Trieste (Sent. n. 5 del 1 ottobre 2009) ha riconosciuto ad Abdelmalek alcune attenuanti, una in particolare, tanto inusuale da risultare una novità assoluta in Italia e in Europa: la sua «vulnerabilità genetica».
Cosa significhi tale perifrasi non è dato bene comprendere, nemmeno dopo varie letture della sentenza e dopo aver studiato alcuni saggi in materia. Ma la riflessione pare urgente, se addirittura “The Times” ha dedicato spazio e commenti (non proprio felici) a questa tra le migliaia di sentenze che i tribunali italiani vergano ogni anno.
Con una interpretazione “originale” dell’art. 62 del Codice Penale, che definisce le circostanze attenuanti, la Corte di Assise tergestina ha considerato che la reazione violenta dell’accusato è stata «scatenata dallo sradicamento causato dalla necessità di conciliare il rispetto della propria fede islamica integralista con il modo di vita occidentale». La reazione, però, è stata esacerbata pure da elementi del suo patrimonio genetico che «secondo numerose ricerche internazionali aumentano in maniera significativa il rischio di sviluppare un comportamento aggressivo impulsivo» Un patrimonio «socio-biologico» che, per la Corte d’appello, giustifica lo sconto di pena.
 
In questa sede non si desidera rilevare nulla sulla matrice “socio-religiosa” per concentrare l’attenzione invece su quella “genetica”.
Le conseguenze non sono prevedibili, ma di certo si corre il rischio che il rapporto libertà-responsabilità che ha sempre retto qualsivoglia decisione giudiziaria venga meno assieme al libero arbitrio che è il presupposto di qualsiasi giudizio penale.
L’affermazione è di certo pesante, ma la sentenza in questione ne impone l’utilizzo.
L’omicida è stato sottoposto a vari test, utilizzando tecniche di scansione cerebrale, ormai collaudate nell’ambito delle neuroscienze: sarebbe risultato che possiede uno o forse entrambi gli “alleli” che aumentano il rischio congenito di comportamenti aggressivi, e che dunque è da questo punto di vista un “soggetto geneticamente a rischio”. Se poi, com’è inevitabile dedurre, l’imputato non è responsabile di tale carattere genetico, la sua responsabilità penale si attenua.
Verte qui tutto il problema e la portata di una pronuncia che può davvero rivoluzionare un ordinamento giuridico che risulterebbe costituito, quindi, non da soggetti autonomi, ma da individui automi (di se stessi).
Taluni, e questo è un ulteriore dato di cui dar conto, affermano che si è aperto alla “neuroetica” lo spazio in Italia della prassi e non solo quello algido delle discussioni scientifiche e filosofiche, che anche di recenti sono stati oggetto di ampio dibattito dal quale si può dedurre che la comunità scientifica più consapevole ha ben presenti i pericoli di scivolamento nel riduzionismo biologico e di ricadute in malcelate forme di razzismo fondato sul genoma.
La dicitura «vulnerabilità genetica» è tanto ambigua quanto pericolosa dato che indicherebbe la presenza di vite umane già scandite, o potenzialmente scandite, a insaputa (fino all’esito di un test) dei soggetti stessi che le conducono.
 
Non potendo in questa sede presentare una disamina compiuta, paiono forse opportune due provocazioni generali che attendono di essere discusse e, lo si spera, confutate.
La prima. Non pare davvero utopia la previsione di un “test genetico” per tutti gli adolescenti al fine di scandagliarne le eventuali anomalie genetiche e ridurre così il rischio di reati. La conseguenza immediata risulta essere il fantasma di un “controllo sociale” che nemmeno il Foucault di “Sorvegliare e punire” avrebbe mai potuto immaginare.
La seconda. Parrebbe invece realtà per l’ordinamento giuridico guardare alle persone tramite la riduzione della loro vita a “corpo” qualificato solo “materialmente” non tenendo in debito conto le relazioni naturali tramite le quali gli uomini e le donne da sempre lo hanno soggettivizzato, educato, portato a realizzazione tramite proprio il contatto (non solo fisico) con gli altri “corpi-persone”.
Se si è appena tentato di evidenziare alcune provocazioni generali, lo spazio è pure appena sufficiente per restringere il campo a due ulteriori deduzioni giuridico-politiche.
L’omicida in questo caso ha avuto un riduzione di pena anche a causa del suo DNA che lo contraddistinguerebbe per una “aggressività” di matrice genetica.
Prima deduzione, dubbia ma logicamente fondata. A prescindere dal richiamo alla “scuola classica” o alla “scuola positiva” del diritto penale e volendo pure eludere la natura anche retributiva della pena, i nuovi portati della neuroetica non potrebbero sortire l’effetto contrario rispetto a quello letto in sentenza? Se davvero un soggetto è portatore di alcuni geni che lo renderebbero più incline a manifestare aggressività, anche solo il generale principio di precauzione non potrebbe addurre un motivo in più perché l’ordinamento giuridico faccia di tutto per tenerlo lontano dalla società il più (e non il meno) possibile?
Seconda deduzione, rischiosa ma non meno fondata. Se un soggetto è geneticamente portato ad essere aggressivo, una volta che tale sua “tendenza” venisse acclarata, si potrebbe dedurre che quello stesso soggetto resti comunque responsabile delle sue scelte. Difatti, avendo conosciuto meglio “se stesso” (come da sempre l’uomo è chiamato a fare), dovrebbe essere ancor più (e non meno) responsabile della propria condotta. Sempre che, e qui è il conclusivo nucleo nevralgico da denunciare, i giudici, come i legislatori, considerino le persone come soggetti autonomi e non automi (fosse anche di se stessi).
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