In ambito previdenziale, l’intervento del Governo si è concentrato su due tematiche di particolare importanza: la reintroduzione, nel sistema previdenziale italiano, di meccanismi di flessibilità nei canali e soluzioni di accesso pensionistico opzionabili dal lavoratore, ed il sostegno dei redditi da pensione più bassi

Preceduto da un’intensa fase di confronto con le parti sociali, culminata con l’Accordo Governo-Sindacati del 28 settembre scorso, il DDL Bilancio 2017 approvato dal Governo in data 29 ottobre e attualmente all’esame della Camera contiene un nutrito pacchetto di disposizioni in materia previdenziale che entreranno in vigore già a partire dal 2017.

L’intervento operato dal Governo è concentrato soprattutto su due tematiche di particolare importanza ed attualità: la reintroduzione, nel sistema previdenziale italiano, di meccanismi di flessibilità nei canali e soluzioni di accesso pensionistico opzionabili dal lavoratore, ed il sostegno dei redditi da pensione più bassi.

Tra i secondi provvedimenti l’aumento degli importi e il contestuale ampliamento della platea dei beneficiari della c.d. 14^ mensilità pensionistica, e l’estensione della no tax area a 8125 euro per tutti i pensionati.

Tra i primi, invece, l’introduzione del nuovo istituto dell’Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica (APE), l’ampliamento delle possibilità di ricorso al cumulo gratuito dei periodi contributivi, e nuove disposizioni agevolative per i lavoratori precoci e per quelli addetti a lavori usuranti.

Concentriamoci su questo secondo pacchetto di provvedimenti, e nello specifico sull’APE.

L’“Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica” (APE) è la facoltà, che verrà introdotta a partire dal 1° maggio 2017 e in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, di anticipare il pensionamento di vecchiaia ad un’età minima di 63 anni attraverso l’ottenimento di un prestito bancario o, se si rientra in determinate categorie considerate disagiate dalla legge e quindi meritevoli di particolare attenzione e tutela, attraverso un’indennità integralmente a carico dello Stato. Misure entrambe finalizzate a sostenere economicamente il soggetto fino all’età del pensionamento di vecchiaia.

Il prestito bancario (APE Volontario) o l’indennità statale (Ape Sociale) vengono erogati al soggetto richiedente in rate mensili per 12 mensilità (l’APE Volontario e anche esente da tassazione) a partire dalla data di concessione fino all’età del pensionamento di vecchiaia.

Poi, a partire dall’età di pensionamento di vecchiaia il prestito o indennità cessano, e in loro sostituzione viene ovviamente liquidata l’ordinaria pensione di vecchiaia. Il prestito bancario va poi ovviamente restituito. Se si tratta quindi di APE Volontario, sulle rate mensili di pensionamento di vecchiaia e a partire dalla prima rata vengono operate le trattenute necessarie per la restituzione del prestito. Trattenute mensili che durano per 20 anni, il cui peso si stima incida nella misura massima del 4,6/4,7% della pensione netta per ogni anno di anticipo pensionistico (valore percentuale medio sui 20 anni e corrispondente al massimo di APE richiedibile).

Da quanto sin qui anticipato si evince quindi che Il DDL Bilancio 2017 distingue due tipologie di anticipo pensionistico, principalmente differenziate in base alle categorie di destinatari e al soggetto che deve sostenere i costi dello specifico “prepensionamento”:
APE Sociale: finanziato da indennità a completo carico dello Stato;
APE Volontario: finanziato da prestito a completo carico del richiedente.
In caso di APE Volontario è poi prevista la possibilità di:
– una compartecipazione ai costi da parte dei datori di lavoro del settore privato, degli enti bilaterali e dei fondi di solidarietà (APE Aziendale);
– finanziare in tutto o in parte l’anticipo pensionistico mediante anticipato utilizzo del montante accumulato in una forma di previdenza complementare (c.d. RITA, “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata”).

L’APE Sociale è nello specifico indirizzato a tutte le tipologie di lavoratori (dipendenti e autonomi, pubblici e privati) che si trovino in una delle situazioni di seguito indicate:
a) stato di disoccupazione a seguito di cessazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale per giustificato motivo oggettivo, con conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione spettante da almeno tre mesi, ed in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistenza, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della L.104/1992, e possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) riconoscimento di invalidità civile pari o superiore al 74%, e possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) svolgimento da almeno 6 anni di un’attività lavorativa dipendente che si colloca all’interno di una delle seguenti professioni per la quale è richiesto un impegno particolarmente difficoltoso e rischioso, e possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni (abbassati a 35 anni dall’attuale proposta emendativa formulata dalla Commissione Lavoro della Camera):
1) Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
2) Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
3) Conciatori di pelli e di pellicce;
4) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
5) Conduttori di mezzi pesanti e camion;
6) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
7) Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
8) Professori di scuola pre–primaria;
9) Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
10) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
11) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Ulteriori 8 categorie lavorative (tra cui lavoratori dell’amianto e operai agricoli) sono state inserite dall’attuale proposta emendativa formulata dalla Commissione Lavoro della Camera.
L’APE Sociale richiede un requisito anagrafico minimo di 63 anni, ha prima decorrenza utile 1° maggio 2017 (in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018), e durata massima fino al raggiungimento dei requisiti anagrafici per il diritto a pensione di vecchiaia.

La misura si sostanzia in una indennità, erogata mensilmente e per dodici mensilità l’anno, di ammontare pari all’importo della rata mensile di pensione lorda spettante calcolata al momento dell’accesso alla prestazione APE. L’indennità non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi e non è soggetta a rivalutazione.

La concessione dell’indennità è subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l’Assegno di Disoccupazione ASDI, nonché con l’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale previsto dall’articolo 1 del D.Lgs.207/96. L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

Al pari dell’APE Sociale, l’APE Volontario è indirizzato a tutte le tipologie di lavoratori (ovviamente si tratta di una opportunità che verrà di fatto esercitata da tutti quei lavoratori che non rientrano nelle categorie “disagiate” dell’APE Sociale).

Esso richiede un requisito anagrafico minimo di 63 anni, un requisito contributivo minimo di 20 anni ed ha prima decorrenza utile 1° maggio 2017 (in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018). L’APE Volontario ha durata massima 3 anni e 7 mesi, e durata minima 6 mesi.

Ulteriore condizione per poter accedere ad APE Volontario è che la futura rata di pensione (quella erogabile al termine del prestito pensionistico), al netto della rata di ammortamento del prestito corrispondente all’APE richiesta, non deve essere inferiore, al momento dell’accesso a pensione, all’importo di 1,4 volte il trattamento minimo Inps (attuali € 702,646, avendo a riferimento i valori del 2016).

L’entità minima e massima di APE richiedibile saranno stabilite da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (1.3.2017).
L’APE Volontario non richiede la cessazione del rapporto di lavoro, quindi può essere richiesto ed ottenuto pur continuando a lavorare. Non possono ottenere l’APE Volontario coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Ma la cosa che maggiormente caratterizza l’APE Volontario è il fatto che questo “Anticipo Pensionistico” viene di fatto finanziato attraverso un prestito contratto con una Banca o comunque un Istituto Finanziatore. Prestito che viene di fatto corrisposto a rate mensili per 12 mensilità (esenti da tassazione) a partire dalla sua concessione e fino all’età del pensionamento di vecchiaia.

Il prestito deve poi essere restituito a partire dalla liquidazione della pensione di vecchiaia mediante l’applicazione di trattenute mensili per una durata di 20 anni, che si stima incidano nella misura massima del 4,6/4,7% della pensione netta per ogni anno di anticipo pensionistico (valore percentuale medio sui 20 anni e corrispondente al massimo di APE richiedibile).

A tal fine la rata mensile di restituzione del prestito viene maggiorata di interessi e di premio per l’assicurazione contro la premorienza: il prestito è infatti coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, ed in caso quindi di decesso del soggetto intervenuto prima dei 20 anni dal pensionamento, il capitale residuo insoluto sarà rimborsato dall’assicurazione e non si rifletterà sugli eredi e su eventuale pensione di reversibilità.

Il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all’assicurazione di copertura del rischio di premorienza saranno indicati in specifici accordi-quadro da stipularsi tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l’Associazione Bancaria Italiana e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie.

Passando ora sinteticamente alle novità che verranno introdotte a partire dal 2017 in materia di cumulo dei periodi assicurativi (possibilità di sommare gratuitamente le contribuzioni accreditate in diverse gestioni previdenziali ai fini del diritto a pensione, con liquidazione finale del trattamento mediante singole quote a carico delle distinte Casse), attualmente la normativa di cui alla L.228/2012 prevede che tale facoltà:
– possa essere utilizzata per il raggiungimento dei requisiti contributivi delle sole pensioni di vecchiaia, di inabilità e delle pensioni indirette ai superstiti (è quindi esclusa la pensione anticipata);
– non sia praticabile nei casi in cui anche in una sola delle diverse gestioni previdenziali coinvolte dal cumulo vengano autonomamente maturati i requisiti pensionistici;
– non coinvolga le Casse di previdenza dei Liberi Professionisti.

La novità principale contenuta nell’attuale DDL Bilancio consiste nel fatto che la possibilità di maturare i requisiti pensionistici per effetto di cumulo delle posizioni contributive verrà estesa a partire dal 2017 anche ai pensionamenti anticipati, che fino ad oggi ne sono appunto esclusi.

La seconda novità di rilievo è che, sempre a partire dal 2017, non costituirà più preclusione all’esercizio del diritto al cumulo il fatto che il lavoratore abbia autonomamente maturato il diritto in qualcuna delle gestioni previdenziali coinvolte (condizione che fino ad oggi è preclusiva).

Tra gli emendamenti al DDL approvati dalla Commissione Lavoro della Camera c’è poi quello che inserisce tra le forme previdenziali ammesse a cumulo anche tutte le Casse di previdenza dei Liberi Professionisti (D.Lgs.509/94 e 103/96). E c’è quello che inserisce tra le prestazioni ottenibili mediante cumulo anche la pensione in opzione donna.

I soggetti che hanno in corso di pagamento oneri rateizzati di ricongiunzione ai sensi dell’art.1 o 2 della L.29/79, e che in virtù della novità normativa possono accedere a pensione anticipata mediante cumulo, potranno su domanda recedere dalla ricongiunzione e ottenere la restituzione di quanto già versato (a condizione comunque che non si sia perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto). Il recesso non potrà comunque essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e sarà praticabile nei soli casi in cui non si sia già verificato il titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

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