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Le coordinate del dibattito sulla legge elettorale sono date dall’esito del referendum e dalla scissione in corso nel Pd. La   sentenza della Corte Costituzionale è infatti figlia del referendum. Ed è impossibile leggere la sentenza in modo decontestualizzato…

Le coordinate del dibattito sulla legge elettorale sono date dall’esito del referendum e dalla scissione in corso nel Pd. Ho detto non casualmente referendum come primo termine e non sentenza della Corte perché questa seconda è stata figlia del primo. E’ infatti impossibile leggere la sentenza in modo decontestualizzato. Come la 1/2014 aveva fatto saltare il premio di maggioranza perché nelle elezioni 2013 la dis-rappresentatività era diventata eccessiva a causa della nuova frammentazione del sistema (col tripolarismo l’alleanza Pd-Sel alla Camera aveva raddoppiato i seggi rispetto ai voti), era indubbio che essa risentisse ora dei risultati del referendum costituzionale, al di là di quanto parzialmente ammettano esplicitamente le motivazioni. Del resto la decisione era stata rinviata, posponendola al referendum, ammettendo di fatto che il potenziale cambiamento del parametro avrebbe inciso sull’esito. In due punti la sentenza ammette il rilievo del voto. Anzitutto nel monito finale (punto 15,2) lo fa in modo esplicito, anche se delicato: i sistemi diversi “non ostacolino…maggioranze parlamentare omogenee”. Al precedente punto 7 lo fa in modo significativo anche se non esplicito dove contesta il ballottaggio in una sola Camera rispetto “alla posizione paritaria” che mantengono Camera e Senato, che sembra obiettivamente l’argomento più forte tra quelli usati contro il ballottaggio.

L’obiettivo fondamentale dei ricorsi presentati davanti alla Corte, come pure quello relativo ai ricorsi che erano sfociati nella sentenza 1/2014, era chiaro e trasparente: di imporre come unica soluzione costituzionalmente possibile l’opzione legislativa (ma non costituzionale) fatta nel 1948 per l’elezione della Camera dei deputati (ma non per il Senato): proporzionale quasi perfettamente fotografica e voto di preferenza. L’unico successo, ma effetto del referendum e non dei ricorsi, di questa strategia proporzionalistica e preferenzialistica, sembra risiedere nella bocciatura del ballottaggio ed in particolare in alcuni argomenti adottati che non appaiono particolarmente convincenti, forse persino alla stessa Corte.

I passaggi iniziali del punto 9.2, infatti, cominciano con evocare sia l’assenza della possibilità di stringere coalizioni tra un turno e l’altro sia quella di una soglia minima di accedere al ballottaggio. In assenza di queste condizioni, si afferma in un primo momento, il ballottaggio non sarebbe altro “che una prosecuzione del primo turno” e ricadrebbe quindi nelle critiche di cui alla 1/2014 al premio di allora. Ma dal punto di vista degli elettori col ballottaggio tutte le scelte rispetto a quelle del primo turno si azzerano e sono reversibili: quindi la discontinuità è comunque evidente e non un riflesso delle scelte delle forze politiche. Gli elettori si possono “apparentare” a prescindere dalle forze politiche di riferimento e anche in dissenso rispetto ad esse.

A questo punto la Corte slitta ad un altro ragionamento, quello secondo il quale, nel caso in cui si adotti una legge proporzionale con premio, il parametro del voto eguale andrebbe considerato anche “in uscita”. Problema che invece non si porrebbe in caso di formule maggioritarie uninominali che appaiono più “naturali” a differenza del premio che viene visto di fatto come una sorta di protesi. Tuttavia neanche questo passaggio è di per sé privo di contro-obiezioni: le formule uninominali maggioritarie, anche a doppio turno, possono produrre effetti aggregati di tipo dis-rappresentativo ben più forti. E’ possibile ignorarli solo perché si producono a livello aggregato e a prima vista non appaiono a livello di singolo collegio? Che i ragionamenti esposti rischino di provare troppo è evidente alla stessa Corte, che a questo punto del percorso, spiega non solo di non considerare illegittimo “il turno di ballottaggio fra liste in sé”, ma introduce a rinforzo il richiamo già citato al doppio rapporto fiduciario e, soprattutto, segnala che non sarebbe necessario introdurre tutti quanti questi correttivi ma anche solo “alcuni” di essi. Facendo ciò finisce inevitabilmente per relativizzarli.

La Corte trova il tempo per due altre riflessioni anch’esse opinabili: ci sarebbe una gerarchia di fini tra rappresentatività che andrebbe “primariamente” tutelata rispetto alla governabilità: ma in una forma di governo con rapporto fiduciario, in cui quindi la tenuta del continuum maggioranza-Governo è garanzia al tempo stesso sia di rappresentanza sia di governabilità cosa può significare questo nella scelta delle formule? E poi, al fine di salvare il doppio turno per l’elezione dei sindaci nei comuni medio-grandi, si sottolinea la differenza rispetto a quel livello di governo “ben diverso dalla forma di governo parlamentare prevista dalla Costituzione a livello nazionale”. Le differenze però sono varie, a cominciare dal tipo di rapporto fiduciario: quali sarebbero superabili da altro tipi di ballottaggio e quali no? Le conseguenze non sembrano chiare ed evidenti.

Se si escludono i passaggi citati, di non facile interpretazione quanto a ricaduta, e a mio avviso comunque molto dipendenti dal contesto post-referendario, il tentativo proporzionalistico e preferenzialistico è stato pesantemente respinto. Viene legittimato esplicitamente il premio di maggioranza con la soglia del 40% che “non appare in sé manifestamente irragionevole” (punto 6), né essa viene fissata come unica soglia minima possibile. E’ poi abbattuta l’idea che premio e sbarramento siano tra loro inconciliabili perché produttivi insieme di effetti troppo dis-rappresentativi, anzi l’argomento è addirittura capovolto, sostenendo che questa seconda aiuta a non frammentare troppo l’opposizione. Infine (punto 11.2) si precisa quanto già chiaro nella sentenza 1/2014 sulla censura alle liste bloccate perché troppo lunghe, tali da impedire la conoscibilità dei candidati, scelta incomparabile coi capilista bloccati che compaiono sulla scheda elettorale, in un sistema in cui, sulla base dell’articolo 49, non si può non riconoscere ai partiti un ruolo significativo nella selezione della rappresentanza.

Al termine della sentenza è pertanto evidente che l’obiettivo del completamento della transizione ad una coerente democrazia governante, anche con sistemi elettorali selettivi, trova più ostacoli politici che non nella giurisprudenza costituzionale. Da questo punto di vista la scissione che sta avvenendo nel Pd, rendendo più eterogenea e precaria la maggioranza di Governo (gli scissionisti per esistere dovranno distinguersi in modo polemico forte) rende del tutto aleatoria sia l’approvazione di qualsiasi riforma elettorale sia la prosecuzione della legislatura. Per questo possiamo certo indicare le priorità per una riforma che armonizzi le leggi, ma è del tutto aleatorio credere davvero che esse possano essere perseguite. Forse può essere credibile solo un doppio intervento minimale: doppia preferenza anche al Senato (in luogo di quella unica introdotta con la sentenza 1/2014) e circoscrizioni più piccole (sulla base della 1/2014 al Senato sarebbe l’intera Regione).

Sarà poi il contesto della prossima legislatura, fatalmente ben più tormentato, che imporrà la necessità di intervenire davvero sia sulle leggi elettorali ma anche, fatalmente, sulle norme costituzionali relative alla forma di governo, con interventi più radicali rispetto alla tentata manutenzione straordinaria tentata col referendum. In presenza di una spinta fortissima alla frammentazione e di una debolezza del sistema dei partiti con tutta probabilità finirà con l’imporsi l’unica alternativa possibile in Europa: l’adozione integrale del sistema francese, forma di governo e sistema elettorale.

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