Benecomune.net http://www.benecomune.net/ costruire, condividere, promuovere conoscenza it Le energie rinnovabili del sociale http://www.benecomune.net/news.interna.php?notizia=1039 Tue, 09 Mar 2010 11:27:36 +0100 Famiglia e società civile: il futuro del welfare in Europa* di Leonardo Becchetti - 09/03/2010
Sono ancora in grado gli stati nazionali dei paesi occidentali ad alto reddito di garantire ai loro cittadini l’erogazione di beni e servizi pubblici essenziali? La sussidiarietà (il demandare ai corpi intermedi e alle comunità locali più piccole e più prossime ai cittadini il soddisfacimento dei bisogni) è divenuta una necessità più che un’auspicabile virtù.
Società civile. Risorsa per la democrazia di Salvatore Rizza - 25/02/2010
La società civile, intesa come porzione organizzata e consapevole della società (da cui storicamente nasce il mercato) oggi è divenuta, insieme allo Stato e allo stesso mercato, protagonista legittima dell’attività economica (oltre che dell’attività sociale e culturale).
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Famiglia e società civile: il futuro del welfare in Europa* http://www.benecomune.net/news.interna.php?notizia=1038 Tue, 09 Mar 2010 11:23:16 +0100 Leonardo Becchetti ]]> In questo contesto la sussidiarietà (il demandare ai corpi intermedi e alle comunità locali più piccole e più prossime ai cittadini il soddisfacimento dei bisogni) è divenuta una necessità più che un’auspicabile virtù.

In numerosi paesi europei (non solo Italia, ma anche Germania, Austria e altri paesi mediterranei) il peso della fornitura dei servizi di cura viene spostato sulle famiglie e sulle imprese sociali. Con benefici evidenti per il bilancio. Le cooperative di reinserimento lavoro ad esempio, con una paziente opera di reinserimento portano persone marginalizzate dall’area del disagio a quella della produzione trasformandole da un peso ed un onere per la società (con un costo di diverse centinaia di euro al giorno per persona) ad una risorsa produttiva. Più in generale, un servizio sociale appaltato ad un’impresa sociale, un’organizzazione a movente ideale, è in grado di attrarre risorse di lavoro volontario il cui valore per il bilancio pubblico è almeno quello di altrettante ore di salario di dipendenti pubblici risparmiate. In parallelo alle famiglie vengono affidati molti oneri di cura tenendo giustamente conto del fatto che la forza delle relazioni al loro interno consente di erogare servizi di assistenza risparmiando risorse monetarie.

Le energie e la partecipazione della società civile e delle famiglie sono certamente un fattore da valorizzare al massimo, evitando però che uno sfruttamento eccessivo possa finire per deteriorare quegli stessi beni relazionali che sono alla base del loro funzionamento. II rischio di questi tempi è che la sussidiarietà, coniugata con bilanci in costante dimagrimento, crei uno stress sempre maggiore su chi svolge azione supplementare nei confronti del pubblico. E’ il caso delle cooperative e delle imprese sociali che devono vincere gare al massimo ribasso risparmiando all’osso sui costi fino a costringere al precariato i propri dipendenti. O di famiglie che si sobbarcano i costi della cura dei propri anziani senza alcun supporto pubblico (sistemi assicurativi per le cure a lungo termine, indennità di accompagnamento). Infine il drammatico problema della precarietà delle giovani generazioni che, soprattutto nei paesi dell’Europa mediterranea dipendono dalle risorse dei genitori ben oltre la soglia dei trent’anni.

Le relazioni però funzionano se sono tra pari e non sono inquinate da ricatti o dipendenze economiche. Se dunque le amministrazioni pubbliche tirano troppo la corda rischiano di distruggere le preziose risorse con le quali famiglie e imprese sociali (motivazioni intrinseche, relazioni forti) contribuiscono alla loro opera.

Vale inoltre la pena domandarci se la situazione in cui siamo è veramente soltanto figlia della necessità o anche di una cultura che ha minato alla base la capacità di coniugare valore economico e coesione sociale. L’erosione della base fiscale in paesi dove sono prevalentemente i dipendenti pubblici e i pensionati a pagare le tasse è figlia di una cultura schizofrenica che pensa che le tasse finanzino solo sprechi e inefficienze quando poi si pretendono negli ospedali e nelle scuole servizi gratuiti e di qualità.

E’ tempo forse di tornare ad essere fieri di alcuni meccanismi pubblici che si dimostrano molto più efficienti di quelli privati. Come la sanità di molti paesi europei ai vertici per qualità delle classifiche internazionali dove ciascuno paga all’anno poche migliaia di euro a fronte di un modello come quello americano dove una larga fascia di popolazione è scoperta e le classi medio-alte con le loro polizze assicurative sono costrette a pagare quella stessa somma mensilmente.

Un futuro di equità ed efficienza passa attraverso la lotta all’evasione e un giusto mix di pubblico e privato sociale fatto di famiglie e di imprese sociali. Con l’accortezza da parte dei governi di garantire quel minimo di risorse necessarie ad alimentare le “energie rinnovabili” della società civile e l’efficienza di meccanismi di contribuzione pubblica dove effettivamente è possibile pagare meno pagando tutti.

 *Questo articolo è stato pubblicato su L'osservatore Romano il 14 febbraio
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La distribuzione delle risorse statali a Regioni ed enti locali. Alcuni chiarimenti http://www.benecomune.net/news.interna.php?notizia=1037 Tue, 09 Mar 2010 09:43:06 +0100 Gianluigi Bizioli Lo scorso gennaio, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato le prime stime della localizzazione territoriale della spesa pubblica statale. I dati – che hanno suscitato nel dibattito pubblico preoccupazione per un Paese spaccato tra Nord e Sud in cui il quadro della spesa regionale per abitante e la qualità del welfare fanno emergere mille diversità* – oggi si prestano ad alcuni commenti e, perlopiù, a conferme. ]]> spesa statale, non a quella di Regioni, Provincie e Comuni, e più precisamente alla distribuzione delle risorse statali in relazione al territorio e non, diversamente, alla spesa complessiva delle Regioni e degli enti locali. Vero è che fra le due grandezze esiste un legame, seppur parziale. Parte delle risorse di cui godono le Regioni e gli enti locali derivano dal riparto di risorse statali, i cosiddetti trasferimenti. Altrettanto vero è che le Regioni e gli enti locali dispongono di risorse ulteriori derivanti dai tributi propri e dalle rendite del patrimonio e del demanio propri, oltre che da fonti di finanziamento derivanti dal mondo creditizio.

Quanto alla spesa pubblica statale, le voci principali, ripartite territorialmente, sono quelle relative alla spesa del personale, ai trasferimenti alle Regioni, Provincie e Comuni, per la spesa corrente, e ai contributi per gli investimenti pubblici (e privati), per la spesa in conto capitale.

La prima grande conferma che emerge dai dati della Ragioneria è la disparità nel riparto delle risorse statali fra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario. Mettendo in graduatoria il valore dei trasferimenti alle Regioni per abitante si nota che le prime cinque posizioni sono occupate dalle cinque Regioni a statuto speciale, con questo ordine: Provincia autonoma di Trento (11.052 euro per abitante), Valle d’Aosta (10.963 €/ab.), Provincia autonoma di Bolzano (8.212 €/ab.), Sardegna (3.162 €/ab.), Friuli Venezia Giulia (2.608 €/ab.) e Sicilia (2.461 €/ab.). La prima delle Regioni a statuto ordinario è il Molise che riceve 2.272 €/ab. e l’ultima il Veneto, con soli 932 €/ab. Questi primi dati fotografano in maniera impietosa la differenza di risorse, e quindi differenza competitiva, delle Regioni a statuto speciale rispetto alle altre.

Queste prime conclusioni devono essere integrate dai dati relativi alla distribuzione per abitante della spesa per il personale statale. In questo settore della spesa pubblica la differenza che emerge non è fra Regioni a statuto speciale e ordinario, bensì fra Nord e Sud. Con la sola eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Lazio, sede dell’Amministrazione dello Stato centrale, sono le Regioni del Mezzogiorno a occupare la graduatoria della classifica: Calabria (1.112 €/ab.), Puglia (1.110 €/ab.), Sicilia (1.053 €/ab.), Sardegna (1.051 €/ab.), Campania (1.038 €/ab.) e Basilicata (1.033 €/ab.).

Il profilo da sottolineare è quello relativo alla funzione redistributiva e solidaristica che l’attuale sistema di finanziamento delle istituzioni territoriali svolge. Come si è evidenziato, la distribuzione delle risorse statali alle Regioni e agli enti locali segue solo parzialmente un criterio redistributivo e solidaristico, comprendendo, diversamente, anche quello dell’autonomia speciale. Se il criterio fosse esclusivamente quello della distribuzione territoriale del reddito, al vertice dovrebbero posizionarsi le sole Regioni del Mezzogiorno (cfr., i dati di tale distribuzione pubblicati da il Sole 24 Ore, 22 febbraio 2010, p. 3). La reale funzione redistributiva e solidaristica è svolta dalle spese per il personale dipendente, il cui livello nelle Regioni meridionali è superiore del 20% rispetto alla media nazionale e, addirittura, 4 volte superiore all’ultima, la Provincia autonoma di Trento. L’attuale sistema, quindi, è piuttosto confuso e disorganico perché assegna gli obiettivi perequativi non ai trasferimenti monetari, bensì alle spese destinate allo svolgimento di funzioni statali, tipicamente alle spese per il personale.

Questa situazione dovrebbe essere risolta, almeno in parte, con l’attuazione del federalismo fiscale. La nuova legge sul federalismo fiscale, infatti, non si applica alle Regioni a statuto speciale la cui posizione rimarrà sostanzialmente inalterata. Diversamente, per le Regioni a statuto ordinario, il federalismo fiscale dovrebbe produrre una razionalizzazione del sistema di finanziamento, assegnando la funzione redistributiva e solidaristica esclusivamente al fondo (statale) perequativo, in ragione inversa rispetto alla capacità fiscale per abitante. In questo senso, le regioni con il più basso livello di reddito e consumi riceveranno le maggiori risorse statali. È il caso di osservare, in conclusione, che proprio questa situazione si presta ad abusi. Alcuni territori potrebbe avere interesse a non far emergere tutti i redditi e i consumi per trarre vantaggio dalla distribuzione del fondo perequativo. Un federalismo fiscale equo e solidale si basa anche su un serio contrasto all’evasione fiscale.

Resterà da risolvere la disomogenea distribuzione delle spese per il personale, operazione che richiederà, oltre alla volontà politica, un maggior numero di anni.

* a tal proposito, si può consultare l'articolo comparso su Repubblica.it il 9 febbraio:
http://www.repubblica.it/economia/2010/02/09/news/spesa_regioni-2231062/]]>
Il decreto “salvaliste” e il delicato rapporto tra valori e regole http://www.benecomune.net/news.interna.php?notizia=1036 Tue, 09 Mar 2010 09:30:06 +0100 Marco Olivetti All’indomani dell’emanazione del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, con cui il Governo ha “interpretato” la normativa elettorale per le Regioni Lazio e Lombardia, alcune riflessioni di taglio costituzionale sono possibili su questa (francamente squallida) vicenda.
Menzioniamo en passant la questione di fondo: quella del rapporto fra “valori” (il valore della democrazia e della partecipazione al voto con eguali chances dei principali competitori e con possibilità di scelta per i cittadini fra le principali opzioni in campo) e “regole”
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Nel caso delle liste elettorali in Lazio e Lombardia si era davanti a un conflitto regole-valori? Forse si, ma soprattutto si deve evidenziare il diverso rilievo della questione, se vista ex parte principi o ex parte populi.

Ex parte principi, cioè dal punto di vista dei governanti, la questione era chiara: chi non aveva rispettato le regole avrebbe dovuto portarne – come accade ad ogni cittadino – le conseguenze. Per negare questo evidente assioma, sarebbe stato necessario ritenere che i governanti – a differenza dei governati – siano al di sopra delle leggi: il che contrasta con l’essenza del costituzionalismo.

Vista ex parte populi, cioè dalla parte dei governati, in questo caso nella loro veste di cittadini elettori, con il loro diritto a scegliere fra le opzioni politiche realisticamente esistenti in un dato momento storico, la questione stava però diversamente: ed un qualche intervento correttivo della situazione verificatasi in due delle principali Regioni italiane era verosimilmente opportuno. Distinguendo, però, anche qui, fra due fattispecie ben diverse: quella della lista PDL nella circoscrizione provinciale di Roma, nella quale, a quanto è dato di capire, si era davanti alla mancata presentazione di una lista nei termini previsti dalla legge, e quella del “listino” regionale del Presidente Formigoni in Lombardia, bloccato da irregolarità formali non essenziali. E con conseguenze diverse anche per gli elettori: nel primo caso sarebbe stata assente dal voto solo la lista provinciale del PDL, ma gli elettori di centro-destra avrebbero potuto esprimersi per le altre liste della coalizione (e per le stesse liste del PDL, nelle altre province laziali), oltre che per la candidata presidente, mentre nel secondo la competizione sarebbe stata del tutto snaturata, per l’assenza dell’intero centro-destra.

Di fronte a questi pasticci – responsabilità pressoché esclusiva della coalizione di governo, che sarebbe stato dignitoso che fossero riconosciuti da quest’ultima, come forse sarebbe accaduto in altri Paesi – le soluzioni tecnicamente possibili erano diverse. Premesso che una delle due controversie poteva trovare – ed ha effettivamente trovato – soluzione con un normale ricorso al giudice amministrativo (il TAR ha riammesso alla competizione il listino Formigoni già sabato 6 marzo, senza bisogno di applicare il decreto-legge del Governo), un intervento sulla normazione vigente avrebbe richiesto l’uso della legge e, data la ristrettezza dei tempi disponibili, dello strumento costituzionalmente previsto per surrogare quest’ultima in casi di necessità ed urgenza: il decreto-legge.

Il primo problema si poneva qui: è ammissibile il ricorso al decreto-legge in materia elettorale? La Costituzione, certo, non lo esclude espressamente da quest’ambito, nel quale il ricorso ad esso è giustamente ritenuto costituzionalmente molto problematico. Del resto la legge n. 400 del 1988, che disciplina in via generale l’attività di governo, esclude l’uso del decreto legge in “materia elettorale” (facendo rinvio all’art. 72, 4° comma, Cost.). Ma la prassi conosce numerosi casi di decreti-legge in materia elettorale, sia pure su aspetti marginali e per lo più non controversi, anche se almeno uno di essi, adottato nel 1995 dal Governo Dini per riaprire i termini per la presentazione delle liste su richiesta dei “soliti” radicali, fu lasciato decadere dal Parlamento, che decise di non convertirlo in legge.

Il ricorso al decreto-legge su questa materia è dunque certo problematico, ma non del tutto implausibile: l’urgenza vi era sicuramente, la necessità anche, almeno secondo l’apprezzamento politico del Governo, cui tale valutazione compete.

Quanto al contenuto possibile del decreto, si potevano immaginare, come si diceva, varie soluzioni: il rinvio delle elezioni di alcune settimane, con riapertura del termini per la presentazione delle liste; la semplice riapertura dei termini per la presentazione delle liste, senza rinvio delle elezioni; l’introduzione di una procedura per sanare entro un termine breve le irregolarità formali delle liste che fossero state presentate nei termini, stabilendo, in via transitoria, la validità di tale norma anche nella consultazione elettorale in esame (ma questa innovazione – ipotizzata dal Prof. Luciani su Repubblica del 5 marzo – avrebbe inciso sul caso Lombardia, cosa rivelatasi poi non necessaria, e non sul caso Lazio).

La soluzione prescelta nel decreto-legge n. 29 del 2010 è stata invece quella di un “decreto interpretativo”, che ha come obiettivo di fornire l’interpretazione autentica delle norme della legge elettorale per le Regioni del 1968. Esso stabilisce, da un lato, che le irregolarità meramente formali nelle sottoscrizioni delle liste non invalidano le firme stesse se gli elementi mancanti siano comunque desumibili dalla documentazione presentata; e dall’altro che “il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale” e che “la presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati puo' essere provata con ogni mezzo idoneo”.

Si tratta, in entrambi i casi, di norme ad hoc, modellate sui casi lombardo e laziale. Ma pare francamente difficile sostenere che tali disposizioni abbiano carattere meramente interpretativo e non innovativo (pur fatte salve tutte le difficoltà di distinguere nettamente fra interpretazione e innovazione). E ciò soprattutto nel caso della norma “salva-Lazio”, la quale, fra l’altro, presenta profili risibili: chi considererebbe seria una norma che stabilisse che ha diritto di salire su un treno chiunque si trovi nella sala di attesa (e non sul treno) all’orario previsto per la partenza?

Un ultimo profilo cui accennare riguarda i rapporti fra Governo e Capo dello Stato in questa vicenda. Anche in questo caso, come in altri precedenti (soprattutto il caso Englaro, nel febbraio 2009), il Presidente della Repubblica ha interpretato il proprio potere di emanazione dei decreti-legge come un potere sostanziale, vale a dire come una facoltà sia di emanare, sia di non emanare il decreto, in base ad una valutazione di “manifesta incostituzionalità”. Peraltro, la Costituzione italiana non attribuisce al Capo dello Stato la facoltà di rifiutare l’emanazione di un decreto avente valore di legge o di un regolamento, ma unicamente quella di accertare che un decreto formalmente vi sia e sia stato deliberato nelle dovute forme dal Consiglio dei Ministri. Fuori da questo caso estremo – e, forse, dal caso in cui gli effetti prodotti dal decreto legge siano non solo gravemente incostituzionali, ma anche in fatto irreparabili anche mediante una successiva dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale – al Presidente della Repubblica si dovrebbe riconoscere il potere di formulare rilievi al Governo, di suggerire spazi di riflessione, anche di dichiarare pubblicamente la propria contrarietà al decreto, ma non il potere di opporvisi, rifiutandone in via assoluta l’emanazione. Nel nostro sistema costituzionale, infatti, il Presidente della Repubblica è un organo politicamente irresponsabile (art. 90 Cost.), e dovrebbe essere considerato un organo “a competenza di attribuzione”, vale a dire dotato unicamente dei poteri espressamente conferitigli dalla Carta costituzionale.

Nel caso di specie, il Presidente della Repubblica ha negoziato il contenuto del decreto con il Governo, ed ha imposto la soluzione del decreto “interpretativo”, a suo avviso non manifestamente incostituzionale, a differenza di quanto sarebbe accaduto con un decreto che avesse riaperto i termini per la presentazione delle liste.

Ma la tesi di Napolitano appare difficilmente sostenibile, poiché il decreto-legge è innovativo e non semplicemente interpretativo: dunque o è incostituzionale anch’esso, come lo sarebbe stato quello inizialmente proposto dal Governo, o viceversa è legittimo, come lo sarebbe stato quest’ultimo.

Del resto, questa rivendicazione, da parte del Presidente della Repubblica, di margini di apprezzamento sulla emanazione dei decreti legge meriterebbe maggiore ponderazione. Il decreto-legge è infatti adottato, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione, sotto la responsabilità del Governo. Dunque nessun biasimo al Capo dello Stato può essere rivolto per la sua emanazione. Ma se si sostiene (come il Presidente Napolitano sostiene) che il Presidente ha un potere di controllo che può mettere capo o meno alla sua emanazione, allora diventa difficile continuare a tenere il Presidente della Repubblica al riparo dalle critiche relative all’adozione di un decreto. In altre parole: o il Presidente non ha il potere di impedire l’adozione di un decreto, e allora non porta la responsabilità qualora esso sia adottato; oppure può impedirlo se lo ritiene incostituzionale, e allora condivide, sia pure in parte, la responsabilità per l’adozione del decreto, e sono evidentemente legittime le critiche rivolte, non solo verso il Governo, ma anche verso il Capo dello Stato. Questa è infatti la elementare conseguenza del nesso fra potere e responsabilità (“la ou il y a le pouvoir, la il y a la responsabilité”), che comporta la soggezione del Presidente a critica per atti in cui ha un sostanziale potere di scelta.

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Un paradosso tutto italiano http://www.benecomune.net/news.interna.php?notizia=1035 Mon, 08 Mar 2010 10:09:35 +0100 Marco Guzzi Strana coincidenza di date: il trionfo dello spettacolo più mondano (e insipido) dell’anno e l’inizio del tempo della purificazione da tutte le cose vane; la baraonda mediatica di Pupo, mamma Clerici, Morgan che non c’è, l’ultimo (si spera) dei Savoia che affossa nella vergogna e nel ridicolo la memoria già infangata dei padri, da una parte, e dall’altra la cenere del mercoledì che ci ricorda che fine faremo tutti prima o poi.]]> Quasi nessuno ha sottolineato questo paradosso tipicamente italiano, di questo nostro popolo così tanto cattolico e così radicalmente pagano nello stesso tempo, cattolico e mafioso, cattolico e cafone, cattolico e ateo, col santino nel portafoglio e il televoto e il gratta e vinci in mano. 

Il filosofo Pierre Klossowski dice che il processo di mostruosizzazione richiede che si impari a compiere il male con crescente insensibilità, apatica-mente.
Si diventa mostri così, piano piano, senza accorgersene.
Io credo che l’essere umano stia diventando mostruoso attraverso la devastazione progressiva del linguaggio, la resa incondizionata del pensiero alla chiacchiera, e cioè ad un dire che perde ogni contatto con la realtà, e trova il suo unico fondamento nella propria diffusione e nella propria ossessiva ripetizione, che rendono ogni diceria o calunnia sovrane incontrastate del pubblico, ovviamente per la brevissima durata del loro regno.
 
In tal senso Martin Heidegger dice: “La totale infondatezza della chiacchiera non è un impedimento per la sua diffusione pubblica, ma un fattore determinante”.
 
La nostra società sembra ormai nutrirsi quasi esclusivamente di parole vuote.
E la ripetizione “indifferente”, e appunto “apatica”, di questo crimine contro natura sta producendo la nostra mostruosità.
Vorrei tanto che tutti noi tornassimo a comprendere che questa dilapidazione del potere della parola non è affatto innocua, ma ci devasta, sfibrando il nostro essere fino ad avvelenare e a corrodere i nostri tessuti organici, le nostre cellule, il bios cioè, e non soltanto la psyke.
 
Vorrei che riascoltassimo ciò che dice dell’uso della parola colui che per i cristiani è la Parola stessa, il Pensiero stesso che parla di sé: “Ma io vi dico che di ogni parola inutile (verbum otiosum) gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio; poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato” (Mt 12,36). Ogni parola oziosa (argon, in greco), che non sia cioè operativa, piena di energie, e quindi efficace, in quanto elaborata, pensata e perciò viva e datrice di vita, ci toglie le forze, ci vampirizza, e ci lascia in preda ai processi accelerati della mostrificazione, lungo i quali paghiamo già l’amarissima pena della nostra disumanizzazione, finché nel giorno del giudizio tutti i conti saranno definitivamente regolati, grazie a Dio, e tutte le parole che avremo pronunciate saranno valutate una per una.
 
La tradizione buddhista elenca 32 categorie di argomenti oziosi.
Il Buddha considera inutile e nocivo parlare di “re, ladri, ministri, eserciti, carestia e guerra, il mangiare, il bere, il vestire e la casa, profumi, parenti, veicoli, città, relazioni finite, perdite o guadagni mondani, e così via”.
L’intero universo cioè della comunicazione di massa, della pubblicità, e della chiacchiera “culturale”, “politica”, o semplicemente da bar e di strada.
Ci potremmo chiedere: ma allora di che cosa dovremmo parlare?
A me verrebbe da rispondere d’istinto: ma della verità, e di cos’altro? Di ciò che chiede pressante-mente di essere interrogata, per dirla ancora con Heidegger, e quindi di ciò che ci dona, se amata e ascoltata, la nostra vera umanità, la felicità e la salute, una vita più integra e un pensiero più vivace.
 
Ma credo che prima e contemporaneamente dovremmo riscoprire la bellezza del silenzio, l’effetto curativo del ridurre l’inquinamento acustico della chiacchiera mondana.
Kierkegaard diceva che se fosse stato un medico avrebbe condotto subito l’umanità al silenzio, per curarla dei suoi gravissimi mali.
Ed eravamo nel 1850 in Danimarca….
 
Il silenzio però è un lungo apprendimento, non si tratta solo di spegnere la TV per qualche ora, ma di scoprire giorno dopo giorno chi diventiamo, quando incominciamo a spegnere tutti gli altoparlanti interiori che presumono già di sapere chi siamo, e ci predisponiamo così, ogni giorno più attenti e silenziosi, ad ascoltare l’inaudito, ciò che ancora non fu mai udito e che pure ci sta parlando proprio ora.

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Il ddl anticorruzione. La moralità imposta per legge http://www.benecomune.net/news.interna.php?notizia=1034 Thu, 04 Mar 2010 11:51:21 +0100 Alessandro Benedetti L’annunciato ddl sull’ineleggibilità degli uomini politici accusati di corruzione, solleva alcuni interrogativi – formali e sostanziali – che meritano un approfondimento. Innanzitutto appare come l’ammissione definitiva della debolezza morale antropologica della nostra società. Solo, infatti, in una comunità eticamente fatua vi è bisogno di normare comportamenti che dovrebbero essere ovvi e imposti dal “comune senso del pudore” (e scusate se il termine vi sembra desueto o retrogrado). ]]> In Italia non è più così. E non è più così per due motivi: ì) perché sussiste un piccola illegalità diffusa che fa sentire molti partecipi di un “comune destino”; ìì) per scelta di una larga parte della nostra classe dirigente, la quale, godendo di uno smisurato potere mediatico e politico, che certamente influenza e determina costumi e morale di una determinata epoca, ha annacquato il disvalore etico di determinati comportamenti e ciò perché quei comportamenti erano i loro comportamenti. Non potendo ostentare condotte virtuose o perfino nascondere abitudini riprovevoli ne hanno fatto vanto svilendone il gravissimo disvalore sociale. Per usare le parole di San Paolo nella lettera ai Filippesi ascoltate nella liturgia di domenica scorsa: “Vi sono persone che hanno come dio il loro ventre e si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi, tutti intenti alle cose della terra”.

Una legge sull’ineleggibilità degli uomini politici accusati di corruzione porrebbe, peraltro, gravi problemi di carattere tecnico giuridico in quanto altererebbe il principio costituzionale (art.27 cost.) di non colpevolezza sino a condanna definitiva. Sarebbe l’unica pena accessoria comminata in assenza di una sentenza definitiva di condanna. Temo che non supererebbe il vaglio della corte costituzionale.

Quale sarebbe il “grado di colpevolezza” che determinerebbe l’ineleggibilità? Il rinvio a giudizio, una sentenza di condanna in primo grado, la conferma in secondo grado, un patteggiamento della pena? Varrebbe nei casi di sentenze contraddittorie? Assoluzione in primo grado, condanna in secondo o viceversa? E per quali reati varrebbe? Solo per la corruzione? E perché dovrebbero essere esclusi altri reati quali le varie tipologie di truffa (nei confronti ad esempio della pubblica amministrazione), il peculato, la bancarotta, ecc.?

E’ curioso che tale delega – di fatto politica – alla magistratura giunga da chi la delegittima e la rimprovera quotidianamente di intromissione nella vita politica del Paese. A parte la contraddittorietà nei comportamenti penso che il sistema giustizia abbia bisogno di tutto meno che di nuove “funzioni” e responsabilità totalmente improprie rispetto al ruolo assegnato dalla costituzione alla giurisdizione.E’ paradossale che tale proposta di legge venga da chi nelle ultime elezioni ha candidato al Senato un uomo, come il senatore Dell’Utri, condannato in primo grado a 9 anni per concorso esterno in associazione di tipo mafioso o l’avv. Previti nell’elezioni alla Camera dei Deputati del 2006 dopo che lo stesso aveva subito più sentenze di condanna in primo e secondo grado per fatti di corruzione (semplice e giudiziaria) nei processi SME, IMI SIR e Lodo Mondadori.  

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Alessandro Benedetti http://www.benecomune.net/news.interna.php?notizia=1033 Thu, 04 Mar 2010 10:58:57 +0100 Avvocato. Ha rappresentato e tuttora rappresenta alcuni imprenditori calabresi taglieggiati dalla ‘ndrangheta;  tiene numerose conferenze in Italia e all’estero sulla criminalità organizzata italiana . E’ stato vicepresidente del Comitato provinciale dell’Unicef di Roma e il responsabile del corso universitario che si tiene presso l’Università di Roma “La Sapienza” sul tema della tutela dei minori. Nel 2005 ha pubblicato con Erminio Amelio, Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma, il libro “IH870 Il volo spezzato” edito dagli “Editori Riuniti” sulla Strage di Ustica che gli è valso il “Premio Cultura Città di Santa Marinella”.]]> Il processo breve e il re taumaturgo http://www.benecomune.net/news.interna.php?notizia=1032 Tue, 02 Mar 2010 13:35:22 +0100 Alberto Di Martino Fra gli oggetti della discussione politica in materia di giustizia è una proposta di legge, già approvata dal Senato e ora in Commissione Giustizia alla Camera, intitolata «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali».Come si sa, l’Italia è stata condannata molteplici volte dalla Corte europea per la violazione del principio della ragionevole durata del processo. ]]> La proposta di legge in discussione alla Camera intende per l’appunto chiudere la partita.

Intanto, la proposta individua termini precisi di “durata ragionevole” o, per dirla con la proposta, di durata non irragionevole di qualunque processo ai fini della domanda di equa riparazione: sono quelli che si contengono nei due anni per il primo grado, due per il secondo, due per l’ultimo (quello cd. di legittimità, in cui cioè non si riconsidera il “merito” della causa, ma solo la corretta applicazione del diritto). A questi termini, ora espressamente stabiliti, sono adattate le regole per chiedere l’equa riparazione.

Una norma apposita è prevista per il giudizio di responsabilità contabile;una disciplina apposita è pure stabilita per il processo penale. Hic sunt leones.

La disciplina è molto articolata: indica termini, spirati i quali si “estingue” il processo. Di per sé, nel mettere termini (che non siano indecentemente brevi, e questi non lo sembrano) non ci sarebbe nessuno scandalo. In effetti, che la durata dei processi civili possa essere d’ostacolo agli investimenti imprenditoriali è cosa ripetuta dagli analisti; che essa incida sulla fiducia dei cittadini nella giustizia statuale non sembra contestato da nessuno; che i processi penali debbano durare tanto piú a lungo quanto difficili e gravi siano i fatti da accertare è perversione culturale di non troppo vaga ascendenza inquisitoria (il processo dura finché non si accerti la verità); si leggano, contro questa illusione, le istruttive e accorate pagine del gesuita Friederich von Spee (Cautio criminalis, Germania del Seicento: ce n’è una traduzione italiana) e s’imparerà da lui a non ripetere una simile scemenza.

Proviamo a dare un giudizio di carattere generale sui commenti politici (in senso lato).

La discussione in corso può essere così semplificata: per la maggioranza, è legge dovuta e meritoria, per ragioni di garanzia (variamente infiorettate). Per l’opposizione, voci sparse: per alcuni, sarebbe l’ennesimo provvedimento fatto apposta per il premier. Per altri (e per voci rappresentative della magistratura), l’impostazione del provvedimento non affronta i veri problemi dell’amministrazione della “giustizia”: mancano i soldi, e dunque − ma è un cane che si morde la coda − manca la carta, mancano gli armadi, manca il personale, a volte mancano i fascicoli (di cause letteralmente … perse), sono fatiscenti le strutture, carente l’informatizzazione, e via dicendo; essenzialmente, mancano le riforme strutturali (la più richiesta, almeno dai magistrati, sembra essere quella delle circoscrizioni giudiziarie, che consentirebbe di accorpare sedi ingiustificatamente sparse e ottimizzare le risorse).

Sono tutti ciechi. Forse stavolta la maggioranza è orba, dunque sta meglio.

In realtà, una non piú dominabile quantità di analisi sui mali della giustizia non ha portato a conseguenze pratiche apprezzabili. E del resto importanti voci di studiosi segnalano, scettiche, che un’analisi in più aiuta forse a capire perché la giustizia è in agonia e muore, ma non a salvarle la vita.

In quest’ottica, valutiamo le posizioni innanzi tutto dei critici della proposta: quella massimalista si benda gli occhi, irresponsabilmente negando l’evidenza e denunciando interessi personali che magari (anzi, senza “magari”) ci sono, ma fluttuano in un pelago che è già maleodorante di per sé.

Quella moderata esprime pie illusioni: invoca interventi settoriali, parziali, per quanto “urgenti”: ma cosa è urgente per chi è in crisi di sopravvivenza? Tutto lo è. Metter toppe qua e là, per quanto urgenti perché c’è un buco, non fa che strappare il vestito vecchio (e peior scissura fit, sta scritto in un Vangelo: ne viene uno strappo ancora più grande). Non va bene: quanto ai politici, si fa politica spicciola, si addíta l’untore, e si finisce nelle file dei conservatori ottusi che negano la peste. Quanto ai rappresentanti dei magistrati, persistono nell’illusione delle misure straordinarie e urgenti, e prendono lucciole per lanterne, cioè per “strutturali” e strategiche soluzioni soltanto “tattiche”; ma cosí aspettano i Tartari. E non ci s’illuda di aver soldi: non si versano soldi in tasche bucate (questo peraltro dovrebbe valere in generale, anche per Alitalia ad esempio).

La maggioranza: possiede l’argumentum ad baculum, ovviamente. Comunque, non suoni paradossale dire che solo la malafede potrà salvarli. Perché? perché almeno non s’illuderanno di guarire la scrofola col tocco della mano − cioè: non s’illuderanno che una modifica delle norme produrrà effetti taumaturgici per la “giustizia”. Sarebbe l’eterno vizio di credere che nuove norme, aggiornate regole, rinnovate prescrizioni, reiterate direttive abbiano potere di modificare magicamente la realtà (si rilegga il primo capitolo de «I Promessi sposi»).

 

La proposta di legge segna col gesso il limite del precipizio; questo può essere un merito. Poi, però, bisogna saper rivolgersi all’indietro e creare le condizioni perché il sistema non torni a correre verso l’abisso (anche economico; risarcire costa − si veda infatti la clausola di monitoraggio dell’art. 7: l’occhio del Ministro dell’Economia controlla l’attuazione della legge e le sue conseguenze per le tasche dello Stato).

Guardare all’indietro vuol dire innanzi tutto che è necessario guardarsi allo specchio. Ma il sistema non conosce se stesso: le statistiche sono inaffidabili e mal composte (almeno quelle penali; quelle sui procedimenti civili francamente non saprei); stime sui costi in tutti i gangli dell’amministrazione (quando costa un’udienza? cioè quanto costa un magistrato che vi si applica? e gli assistenti, i cancellieri? la pulizia? il militare di sorveglianza? l’usura degli apparecchi per le fotocopie necessarie in vista dell’udienza? il mantenimento degli apparati elettronici? eccetera). Esistono questi studi? Sono pubblici, cioè democraticamente controllabili? Sono affidabili? Possono essere falsificati?

Se non ci sono queste conoscenze, sarebbe necessario − súbito, non “domani” − uno studio ed un’applicazione sul campo di proporzioni ciclopiche da parte di specialisti di organizzazione aziendale, una task force di esperti nazionali ed internazionali (con vocazione missionaria: niente soldi: decorazione al valor civile come ricompensa, e memoria imperitura); è forse necessario che statistici ed economisti − e probabilmente un commissario straordinario − facciano il loro ingresso al ministero (in tempi successivi anche stabilmente) se non forse al posto dei giuristi e dei giudici che vi stazionano, almeno accanto ad essi ?

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La distribuzione delle risorse statali a Regioni ed enti locali. Alcuni chiarimenti http://www.benecomune.net/news.interna.php?notizia=1031 Tue, 02 Mar 2010 12:32:17 +0100 Gianluigi Bizioli Lo scorso gennaio, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato le prime stime della localizzazione territoriale della spesa pubblica statale. I dati – che hanno suscitato nel dibattito pubblico preoccupazione per un Paese spaccato tra Nord e Sud in cui il quadro della spesa regionale per abitante e la qualità del welfare fanno emergere mille diversità* – oggi si prestano ad alcuni commenti e, perlopiù, a conferme. ]]> I dati della Ragioneria si riferiscono alla spesa statale, non a quella di Regioni, Provincie e Comuni, e più precisamente alla distribuzione delle risorse statali in relazione al territorio e non, diversamente, alla spesa complessiva delle Regioni e degli enti locali. Vero è che fra le due grandezze esiste un legame, seppur parziale. Parte delle risorse di cui godono le Regioni e gli enti locali derivano dal riparto di risorse statali, i cosiddetti trasferimenti. Altrettanto vero è che le Regioni e gli enti locali dispongono di risorse ulteriori derivanti dai tributi propri e dalle rendite del patrimonio e del demanio propri, oltre che da fonti di finanziamento derivanti dal mondo creditizio.

Quanto alla spesa pubblica statale, le voci principali, ripartite territorialmente, sono quelle relative alla spesa del personale, ai trasferimenti alle Regioni, Provincie e Comuni, per la spesa corrente, e ai contributi per gli investimenti pubblici (e privati), per la spesa in conto capitale.

La prima grande conferma che emerge dai dati della Ragioneria è la disparità nel riparto delle risorse statali fra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario. Mettendo in graduatoria il valore dei trasferimenti alle Regioni per abitante si nota che le prime cinque posizioni sono occupate dalle cinque Regioni a statuto speciale, con questo ordine: Provincia autonoma di Trento (11.052 euro per abitante), Valle d’Aosta (10.963 €/ab.), Provincia autonoma di Bolzano (8.212 €/ab.), Sardegna (3.162 €/ab.), Friuli Venezia Giulia (2.608 €/ab.) e Sicilia (2.461 €/ab.). La prima delle Regioni a statuto ordinario è il Molise che riceve 2.272 €/ab. e l’ultima il Veneto, con soli 932 €/ab. Questi primi dati fotografano in maniera impietosa la differenza di risorse, e quindi differenza competitiva, delle Regioni a statuto speciale rispetto alle altre.

Queste prime conclusioni devono essere integrate dai dati relativi alla distribuzione per abitante della spesa per il personale statale. In questo settore della spesa pubblica la differenza che emerge non è fra Regioni a statuto speciale e ordinario, bensì fra Nord e Sud. Con la sola eccezione del Friuli Venezia Giulia e del Lazio, sede dell’Amministrazione dello Stato centrale, sono le Regioni del Mezzogiorno a occupare la graduatoria della classifica: Calabria (1.112 €/ab.), Puglia (1.110 €/ab.), Sicilia (1.053 €/ab.), Sardegna (1.051 €/ab.), Campania (1.038 €/ab.) e Basilicata (1.033 €/ab.).

Il profilo da sottolineare è quello relativo alla funzione redistributiva e solidaristica che l’attuale sistema di finanziamento delle istituzioni territoriali svolge. Come si è evidenziato, la distribuzione delle risorse statali alle Regioni e agli enti locali segue solo parzialmente un criterio redistributivo e solidaristico, comprendendo, diversamente, anche quello dell’autonomia speciale. Se il criterio fosse esclusivamente quello della distribuzione territoriale del reddito, al vertice dovrebbero posizionarsi le sole Regioni del Mezzogiorno (cfr., i dati di tale distribuzione pubblicati da il Sole 24 Ore, 22 febbraio 2010, p. 3). La reale funzione redistributiva e solidaristica è svolta dalle spese per il personale dipendente, il cui livello nelle Regioni meridionali è superiore del 20% rispetto alla media nazionale e, addirittura, 4 volte superiore all’ultima, la Provincia autonoma di Trento. L’attuale sistema, quindi, è piuttosto confuso e disorganico perché assegna gli obiettivi perequativi non ai trasferimenti monetari, bensì alle spese destinate allo svolgimento di funzioni statali, tipicamente alle spese per il personale.

Questa situazione dovrebbe essere risolta, almeno in parte, con l’attuazione del federalismo fiscale. La nuova legge sul federalismo fiscale, infatti, non si applica alle Regioni a statuto speciale la cui posizione rimarrà sostanzialmente inalterata. Diversamente, per le Regioni a statuto ordinario, il federalismo fiscale dovrebbe produrre una razionalizzazione del sistema di finanziamento, assegnando la funzione redistributiva e solidaristica esclusivamente al fondo (statale) perequativo, in ragione inversa rispetto alla capacità fiscale per abitante. In questo senso, le regioni con il più basso livello di reddito e consumi riceveranno le maggiori risorse statali. È il caso di osservare, in conclusione, che proprio questa situazione si presta ad abusi. Alcuni territori potrebbe avere interesse a non far emergere tutti i redditi e i consumi per trarre vantaggio dalla distribuzione del fondo perequativo. Un federalismo fiscale equo e solidale si basa anche su un serio contrasto all’evasione fiscale.

Resterà da risolvere la disomogenea distribuzione delle spese per il personale, operazione che richiederà, oltre alla volontà politica, un maggior numero di anni.


* a tal proposito, si può consultare l'articolo comparso su Repubblica.it il 9 febbraio:
http://www.repubblica.it/economia/2010/02/09/news/spesa_regioni-2231062/]]>
Società civile. Risorsa per la democrazia http://www.benecomune.net/news.interna.php?notizia=1030 Thu, 25 Feb 2010 15:56:58 +0100 Salvatore Rizza Caritas in veritate, come è ormai noto, affronta i temi dello sviluppo e degli strumenti che lo favoriscono. Il tema dello sviluppo, soprattutto negli aspetti che riguardano la vita delle persone e dei popoli, è entrato a far parte del ‘discorso’ della Chiesa, in modo particolare e con insistenza, dalla seconda metà del secolo scorso. I collegamenti con l’economia, la politica e la sociologia sono stati fatti propri, a partire da Giovanni XXIII e dal Concilio Vaticano II. Il tema è diventato cogente con Paolo VI, che ha dedicato allo sviluppo l’enciclica Populorum progressio, da cui partono le considerazioni di Benedetto XVI nella Caritas in veritate, chesi colloca coerentemente all’interno della Dottrina Sociale della Chiesa, ribadendone l’attualità. ]]> bene comune e quello di uno dei suoi protagonisti attuatori, la società civile.

Il mercato ha un’indubbia funzione economica, ma senza giustizia sociale non riesce a produrre coesione sociale. La quale invece, se fondata sulla solidarietà e sulla reciproca fiducia, diviene la condizione per una vera funzione economica. In questa visione “i poveri non sono un fardello bensì una risorsa anche dal punto di vista economico” (n. 35) e non rappresentano un problema. L’attività economica, secondo l’enciclica e secondo la Dottrina Sociale della Chiesa, va finalizzata al bene comune e non può considerarsi “attività neutra”. Il bene comune è un bene indivisibile e non perseguibile in termini competitivi; è un “bene” immateriale fondato su valori universali e condizione essenziale per garantire la “qualità della vita”. È un “bene” che non diminuisce se viene consumato né se ad esso accedono in molti. Anzi, nella misura in cui vi si fa ricorso, cresce ulteriormente e si rafforza: la sua utilità marginale è crescente proprio nella misura in cui viene utilizzato e fruito. Il bene comune non è di parte né sopporta privatizzazioni e non può essere monopolizzabile. “Bene comune” sono la libertà, la giustizia, la democrazia, la pace, la legalità; al “bene comune” sono riconducibili i diritti, la salute, l’ambiente sano. Virtù che rafforzano l’esistenza e la crescita del “bene comune” sono la solidarietà, la partecipazione, la gratuità e il dono. In una simile attività economica si attivano rapporti umani autentici, amicizia, solidarietà socialità, reciprocità. La società civile, intesa come porzione organizzata e consapevole della società (da cui storicamente nasce il mercato) oggi è divenuta, insieme allo Stato e allo stesso mercato, protagonista legittima dell’attività economica (oltre che dell’attività sociale e culturale). La dialettica moderna fra potere e società appare difficile da superare, ma la società civile, con i suoi caratteri di autonomia e di reciproco riconoscimento, rimane la condizione per superare la dialettica e la dicotomia dei due attori economici tradizionalmente forti. La società civile è lo spazio della più vasta società, che si distingue sia per la sua forma organizzativa sia per il suo sistema valoriale. In tal senso, la società civile è una risorsa preziosissima per la democrazia e rispecchia l’impegno, profuso di solito a titolo gratuito, di una minoranza di cittadini per migliorare sia la società sia le istituzioni pubbliche. Il mercato, che all’inizio costituiva la libera organizzazione dei privati cittadini, una volta “fattosi grande e forte” e raggiunta una sua autonomia, divenne e si configurò come “soggetto privato”, dicotomico al “soggetto pubblico” lasciando privi di rappresentanza tutti i soggetti che non rientravano nella sfera dell’uno o dell’altro. Oggi, ma non da oggi, soprattutto a seguito della crisi più o meno riconosciuta dei due soggetti – Stato/Mercato– emerge l’insieme magmatico degli altri soggetti che, con modalità ed espressioni diverse, si pone come interlocutore attivo. Habermas definisce la società civile come “l’insieme di associazioni e movimenti che più o meno spontaneamente intercettano e intensificano la risonanza suscitata nelle sfere private di vita delle situazioni problematiche, per poi trasmettere questa risonanza, amplificata, alla sfera politica. Il nucleo della società civile è costituito da una rete associativa che istituzionalizza discorsi miranti a risolvere questioni di interesse generale… (Habermas, Fatti e norme. Contributi ad una teoria discorsiva del diritto e della democrazia,1996). Si realizza così quella “democrazia economica” in cui “la solidarietà è anzitutto sentirsi tutti responsabili di tutti” (n.38). La società civile, caratterizzata e regolata (Donati, “La qualità civile del sociale”, in Donati e Colozzi (a cura), Generare il ‘civile’. Nuove esperienze nella società italiana, 2001) dalla capacità relazionale, si distingue dagli altri due soggetti –Stato e Mercato- non solo per rispondere alla loro incapacità ed inefficienza ma anche per rispondere alla esigenza relazionale dei soggetti-cittadini, da cui traggono realizzazione “personale” e “comunitaria”. “Il binomio esclusivo mercato/Stato –dice il papa- corrode la socialità, mentre le forme economiche sociali trovano il loro terreno migliore nella società civile” (n.39). La società civile è una risorsa per la democrazia per il fatto che al suo interno si colloca una molteplicità di appartenenze autonome e con capacità di autogestione. Ma il fondamento della democraticità della società civile, come scrivono Cohen e Arato, (Civil Society and Democratic Theory, 1989), in un insieme di istituzioni permeati dei diritti fondamentali e che includono sia le sfere del pubblico sia quelle del privato. Il riconoscimento dei diritti fondamentali consente di superare la visione puramente privatistica della stessa società civile. Tale riconoscimento fa perno su un esplicito riferimento e richiede una aperta condivisione di valori universali e di regole condivise. La società civile in tal modo non è “una parte” della società, ma costituisce un insieme di valori, di norme, di stili di vita e di relazioni che servono a raccoglier e plasmare l’intera vita sociale.

Il passo successivo è quello di rendere tali valori e norme “istituzioni” –accanto allo Stato e al Mercato- necessarie per la vita collettiva. Nella società civile così si trova l’ambito della gratuità, della fraternità e della solidarietà che, insieme, costituiscono la premessa e le condizioni per uno sviluppo equo e duraturo. Uno degli effetti che conseguono ad uno sviluppo destinato a rafforzare l’autonomia del soggetto e ad esprimerla pienamente è la capacità del soggetto –singolo e/o associato- di dar vita ad una attività economica e sociale chiamata “imprenditorialità”. L’uomo-imprenditore mette a frutto la sua capacità ‘creativa’ ed esercita “in proprio” la piena responsabilità delle sue scelte. “Il senso di responsabilità che scaturisce dalla libera iniziativa economica si configura non solo come ‘virtù individuale’ indispensabile per la crescita umana dei singoli, ma anche come ’virtù sociale’ necessaria allo sviluppo di una comunità solidale…Nella creatività e nella cooperazione è scritta l’autentica concezione della competizione imprenditoriale…” (Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n.343). La Chiesa riconosce al “ruolo dell’imprenditore un’importanza centrale dal punto di vista sociale, perché si colloca al cuore di quella rete di legami tecnici, commerciali, finanziari, culturali che caratterizzano la moderna realtà dell’impresa” e che può rappresentare nella società moderna un fattore di crescita e di difesa del bene comune.

*Questo testo è una parte (rielaborata) di un articolo pubblicato su Rassegna di Servizio Sociale, EISS, 2009, n2/3, pp.8-23

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